Concorrenza, investimenti e innovazione
I risultati ottenuti dall'UE nel campo della concorrenza e dell'innovazione nel settore delle comunicazioni elettroniche sono almeno altrettanto positivi di quelli dei suoi principali partner commerciali. L'effettiva attuazione delle norme UE ha aperto i mercati, riducendo i prezzi dei servizi vocali e in banda larga per le imprese e i consumatori. Alcuni Paesi dell'UE sono attualmente leader mondiali nella penetrazione della telefonia mobile e della banda larga.
Per i prossimi anni, è essenziale determinare se il quadro normativo offra adeguati incentivi per gli investimenti in nuove reti ad alta velocità che favorirebbero l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi in contenuti. Il dibattito politico in questo settore si è concentrato sulla questione di stabilire se l'esistenza di un accesso aperto riduca gli incentivi ad investire in nuove infrastrutture.
In questo contesto sono state esaminate tre opzioni principali:
Opzione 1: adozione di un modello di "accesso aperto" per le nuove infrastrutture di rete (ossia separazione della fornitura di infrastrutture dalla prestazione di servizi);
Opzione 2: assenza di regolamentazione: eliminare o ridurre la regolamentazione settoriale ('tolleranza normativa');
Opzione 3: mantenimento dell'attuale modello di quadro normativo.
La parità di accesso dei fornitori di servizi ad infrastrutture congestionate rientra già tra gli obiettivi dell'attuale quadro normativo (opzione 3), che contiene disposizioni volte ad evitare discriminazioni per mantenere il mercato aperto e competitivo. Resta tuttavia difficile garantire una simile equivalenza di accesso, e soprattutto combattere le discriminazioni non tariffarie, quando gli operatori di rete sono fornitori di servizi integrati verticalmente.
Se tali discriminazioni persistono e non possono essere eliminate mediante rimedi legati ai comportamenti, la separazione dell'operatore integrato in più entità distinte metterà fine agli incentivi a effettuare discriminazioni tra i fornitori di servizi (opzione 1). Il grado di separazione adeguato dipende dalla natura dell'attività di rete interessata (telecomunicazioni, energia, trasporto ferroviario, ecc.). La piena separazione strutturale (disaggregazione della proprietà) è un passo decisivo che sopprime gli incentivi alla discriminazione grazie alla dismissione dei cespiti della rete non riproducibili. Tuttavia, nei settori in cui la tecnologia e i servizi sono caratterizzati da un livello d'innovazione considerevole, come è il caso delle comunicazioni elettroniche, un'impostazione meno interventista può consistere nel richiedere che i cespiti soggetti a congestione vengano affidati a una filiale funzionalmente distinta e la cui gestione risponde a incentivi distinti; ciò consente di mantenere la flessibilità offerta dalla proprietà comune globale delle divisioni responsabili delle infrastrutture e dei servizi aumentando nel contempo la trasparenza e gli incentivi alla non discriminazione.
L'opzione 2 - 'tolleranza normativa' - mette a rischio la concorrenza effettiva sulla maggior parte dei mercati europei delle comunicazioni elettroniche. L'esperienza dimostra che gli investimenti e l'innovazione sono più rilevanti quando esiste una concorrenza effettiva tra le infrastrutture. Tuttavia, non esiste ancora una concorrenza basata sulle infrastrutture in circa l'80% delle reti locali dell'UE. Ciò significa che la regolamentazione ex-ante continua a svolgere un ruolo cruciale nel mantenimento della concorrenza e nella protezione dei consumatori, fissando le condizioni di accesso all'infrastruttura dell'operatore dominante.
Conclusione
I dati disponibili indicano che, benché la discriminazione resti un problema grave in alcuni mercati, in altri le misure correttive applicate hanno permesso una parità di accesso soddisfacente. L'analisi consiglia dunque di mantenere l'impostazione attuale (opzione 3), consistente nell'applicare soluzioni ex-ante per mantenere la parità di accesso. La Commissione ritiene tuttavia necessario concedere alle ANR la facoltà di imporre una separazione funzionale come rimedio eccezionale in caso di discriminazione persistente che non possa essere risolta tramite le misure correttive esistenti legate al comportamento.
