Obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici

La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici.

La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro.

Negli allegati, si riporta l’elenco degli introiti ricevuti nell’anno 2018 e 2019 dai soli soggetti rientranti nel perimetro della normativa.